|
Articolo III
Soci della Camera
Possono essere soci della Camera le ditte, gli enti, gli istituti e le società italiane e slovacche operanti nei due Paesi, nonché le persone fisiche che svolgono attività commerciale, industriale, artigianale o prestazioni di servizi.
Possono inoltre essere soci persone fisiche e giuridiche di altre nazionalità, sempre ché soddisfino le condizioni sopra indicate.
Non possono far parte della Camera a nessun titolo coloro che abbiano subito pene infamanti o che comunque abbiano perduto i diritti civili.
La domanda di iscrizione a socio deve essere indirizzata alla sede della Camera dove verrà esaminata dal Consiglio Direttivo. Qualora si riscontrino i requisiti elencati, il Consiglio accetterà la domanda e notificherà l’avvenuta iscrizione all’interessato.
L’iscrizione alla Camera è annuale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene disdetta con lettera raccomandata entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Scaduto tale termine il socio è tenuto al pagamento della quota sociale che verrà fissata per l’anno seguente. I soci della Camera dispongono di voto elettivo e deliberativo.
Ogni socio ha facoltà di formulare proposte all’indirizzo del Presidente affinché, dopo l’esame del Consiglio Direttivo, possano figurare nell’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci.
I soci della Camera si dividono in:
a) soci fondatori,
b) soci ordinari,
c) soci onorari.
Soci fondatori sono considerati tutti i soci che hanno messo a disposizione, con l’apporto di beni materiali o immateriali, i mezzi necessari al sostenimento della Camera nel suo primo anno di attività. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Soci ordinari sono considerati le persone giuridiche o fisiche in accordo con gli obiettivi e con lo statuto della Camera, che vengono accettati come soci in base ad una domanda d´iscrizione presentata alla Camera ed esaminata dal Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche, che hanno ottenuto particolari meriti nello sviluppo della collaborazione italo - slovacca nel settore commerciale ed economico e che accettano lo stato di socio onorario. I soci onorari non possono essere considerati soci ordinari e non hanno diritto di voto nell’Assemblea dei soci. Il loro stato di socio onorario deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
I soci onorari vengono proposti all’Assemblea dal Consiglio Direttivo. Il socio onorario non paga la quota associativa ma ha gli stessi doveri del socio ordinario. Il socio onorario non potrà essere eletto negli organi della Camera ed in caso di votazione il suo voto è solo consultivo. Dal giorno della costituzione della Camera diventano soci onorari l’Ambasciatore d’Italia in Slovacchia, il Presidente della Camera di Commercio ed Industria Slovacca ed il Presidente di Unioncamere, sotto l’unica condizione del loro consenso scritto ed indirizzato alla Camera.
Articolo IV.
Cessazione degli associati
Il socio che venga a trovarsi in una situazione contraria con i dettami dell’articolo n. 3 è radiato automaticamente.
Può essere inoltre radiato, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, il socio moroso come specificato nell’art. 5, comma 3 e il socio che si sia reso indegno di appartenere alla Camera. Contro l’esclusione, che deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica dell’esclusione.
Il socio sottoposto a procedimento fallimentare, o ad altra procedura giuridica equivalente nel Paese di istituzione della Camera, sarà radiato dalla Camera.
Articolo V.
Quote sociali
L’ammontare della quota viene fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deve essere versato entro 30 giorni dalla data stabilita per il versamento.
Trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il pagamento senza che questo sia avvenuto, il socio viene a trovarsi in stato di morosità e non avrà diritto a nessuna prestazione della Camera fintantoché non avrà sanato la sua situazione.
Il socio moroso verrà richiamato per lettera raccomandata e, con delibera del Consiglio Direttivo, radiato dall’elenco dei soci se malgrado i richiami non ha provveduto al versamento delle quote scadute. Resta comunque obbligato al pagamento degli importi arretrati.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo può stabilire che le quote annuali siano ripartite agli effetti del loro versamento, in quote mensili, trimestrali o semestrali.
|